
Divieto di pubblicità sui giochi, cosa si può fare e non si può fare.
Vietare la pubblicità non vuol dire vietare il gioco responsabile
Nei giorni scorsi l’Autorità di Garanzia delle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato “le linee guida” relative al divieto di pubblicità al gioco d’azzardo.
Come è noto a tutti gli addetti ai lavori nel settore dei giochi, l’articolo 9 del decreto Dignità dispone che ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite in denaro.
In linea generale sono consentite quelle comunicazioni che abbiano esclusivamente finalità descrittive, informative e identificative dell’offerta di gioco. Ciò vuol dire che è possibile fornire al cliente informazioni sui giochi offerti soprattutto per consentire la scelta di giochi legali e sicuri.
In assenza di informazioni riguardanti il servizio o il prodotto di gioco si rischierebbe di indurre il giocatore a scegliere inconsapevolmente piattaforme di gioco illegali e non sicure. Pertanto, e’ doveroso informare per non favorire il gioco illecito.
Sono diversi i punti che si prestano a varie interpretazioni, vogliamo cercare di fare un po’ di chiarezza soprattutto per quanto riguarda il servizio di vendita delle ricariche per il conto gioco offerto da attività commerciali quali tabaccherie, bar, edicole.
All’interno di un punto vendita ricarica è consentito
- Esporre il logo del Concessionario senza inserire elementi che possano evocare l’attività del gioco. Occorre indicare solo la denominazione del fornitore di giochi.
L’insegna deve rimanere sempre attinente all’attività principale svolta.
Questo è importante per distinguersi da chi offre il servizio di gioco illegalmente
- Fornire informazioni, su richiesta del cliente, riguardo il funzionamento del servizio di gioco, sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi di gioco.
Queste informazioni risultano funzionali a consentire una scelta di gioco consapevole ma non bisogna dare riferimenti espliciti alle scommesse sportive o ad altri giochi online.
- Esporre all’interno dell’attività tabelle informative ed adesivi relativi alle prescrizioni dettate dal Decreto Balduzzi e con particolare riferimento alle misure di contrasto al gioco patologico.
È assolutamente vietato:
- Esporre scritte, manifesti, poster relativi alle quote offerte o agli altri giochi disponibili in quanto si tratterebbe di un incitamento al gioco
- Pubblicizzare (anche in modo indiretto) i servizi di gioco sia all’interno che all’esterno dell’attività (cartellonistica, espositori esterni etc.).
- Produrre e distribuire gadget brandizzati con il logo del Concessionario o organizzare eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati
- Organizzare manifestazioni a premio se l’attribuzione di questo dipende da:
Capacità del giocatore di indovinare pronostici
Estrazione casuale del vincitore
Estrazione dovuta ad un parecchio
Capacità del giocatore di vincere rispettando alcuni parametri di gioco previsti dal regolamento
Vietare la pubblicità non vuol dire vietare il gioco e non deve intendersi come un divieto di dare informazioni utili ad illustrare e a descrivere il funzionamento di un tipo di prodotto di gioco a coloro che intendono comunque giocare.
Passion Group offre consulenza gratuita a tutte le attività come ad esempio Bar, tabaccherie che desiderano lavorare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Se hai un dubbio e vuoi una risposta contattaci a marketing@passiongroup.it
Chiedere è lecito, aggiornarsi è un imperativo.
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